RELAZIONE: FONDO DI SOLIDARIETA’ FRA SOCI E FRA ISCRITTI DELLA SIAE.
“Note Sul Fondo Di Solidarietà”
Presentate da Sabino Mogavero (membro del Fondo di Solidarietà fra Soci e fra iscritti Siae) categoria Editori Iscritti in collaborazione con Gianluca Rotino (Consulente Questioni Legali ASAE)
Consegnata a mano, il 13 febbraio 1996 al Presidente Luciano Villevieille BIDERI
INTRODUZIONE
Le vicissitudini legali che hanno colpito la società negli ultimi anni hanno portato in primo piano, come è noto, la situazione di disparità (ndr. necessaria) tra le categorie dei SOCI e degli ISCRITTI.
In particolare l’intervento della massima autorità della giustizia amministrativa, con la sentenza 41/95, modificava diverse disposizioni e statutarie e regolamentari, per poter riequilibrare in senso democratico l’ordinamento SIAE, tacciato più volte di limitare l’esercizio dei diritti fondamentali alla categoria ISCRITTI.
Inoltre è da citare anche un altro provvedimento del Consiglio di Stato, la decisione n.97/92, con la quale si constatava l’insostenibilità di una situazione in cui, in uno stesso ente pubblico,ad una categoria di appartenenti competeva ogni potere decisionale e l’altra (iscritti) era soltanto tenuta ad adeguarsi senza nemmeno poter esprimere il proprio avviso. La stessa sentenza disponeva l’annullamento del REGOLAMENTO DEL FONDO limitatamente alle parti che escludono gli ISCRITTI dal “beneficiare del sistema previdenziale riservato ai SOCI”.
Ciò comporta la ben nota modifica del regolamento elettorale in seno alla società e il conseguente ingresso alla partecipazione attiva della gestione da parte degli ISCRITTI.
Questa è sicuramente la più vistosa conseguenza dell’intervento autoretativo del Consiglio di Stato, ma di rilevante effetto risultano anche le subordinate modifiche per adattarvisi.
In particolare assume in questo ambito un ruolo di primo piano il “Fondo di solidarietà Soci”.
Per ottemperare al dispositivo della sentenza inevitabilmente anche il cd.Fondo ha dovuto subire modifiche.
Infatti, la stessa citata sentenza,come già riportato, ha permesso anche agli iscritti di usufruire potenzialmente delle prestazioni solidaristiche erogate dall’ente.
Ora è denominato: FONDO DI SOLIDARIETA’ FRA SOCI E FRA ISCRITTI SIAE.
FONDO DI SOLIDARIETA’ FRA SOCI E FRA ISCRITTI SIAE
Il fondo non rappresenta, ne ha mai rappresentato, una forma di previdenza (in senso stretto), come impropriamente da più fonti affermato, giacchè una siffatta configurazione, oltre a non corrispondere ai compiti istituzionali della Società,incontrerebbe limiti legislativi precisi nelle norme previdenziali esistenti.
Esso, invece, assume carattere di vera e propria solidarietà fra i membri di una stessa comunità, sino ad oggi i soci SIAE, che attraverso una contribuzione individuale, integrata da quella della Società,hanno realizzato una forma solidaristica per i soci anziani.
Ora però, inestendibile con analoghi criteri alla “moltitudine” di ISCRITTI che vi dovranno accedere.
Si è operato, quindi, attraverso due interventi primari: il primo, previsto con l’art.60, opera l’apertura formale e sostanziale della solidarietà anche alla categoria degli iscritti; il secondo, previsto dall’ultimo comma dell’art.60 e dall’art.13, individua gli strumenti di finanziamento del Fondo.
Entrambe gli interventi risultano, se non accompagnati da efficaci modifiche regolamentari,delle cure palliative ad un sistema ora inapplicabile.
Il problema Fondo si riallaccia alla ben più annosa questione riguardante il riconoscimento professionale della categoria autori, con le conseguenti garanzie previdenziali ad oggi mancanti.
NOTE SULLA CATEGORIA AUTORI
Quella degli autori è una categoria professionale che da tempo non riesce ad ottenere una qualsiasi previdenza che la legislazione sociale assicura a tutti gli altri lavoratori. Negli anni la condizione degli autori è divenuta sempre più difficile ed aleatoria (cfr, D.L.606/94, anche se parzialmente modificato).
La vita di molti autori non di successo è tuttora grama a causa della insufficiente tutela professionale e della inadeguata protezione previdenziale. Attualmente l’autore puro,che non svolge altre attività (non può o non vuole) e che non riesce ad inserirsi in altre categorie professionali ha un grado di incertezza economica che rasenta le caratteristiche della alea.
L’autore è un lavoratore come quelli di tante categorie però privo di stipendio e stabilità di lavoro e i cui introiti non sono mai sistematici e sicuri.
Erroneamente viene considerata una categoria di lusso, ma non tutti, e sopratutto l’opinione pubblica, sono a conoscenza della realtà.
Il 93% degli appartenenti a tale categoria guadagna meno di dieci milioni l’anno. Solo lo 0.83% ha guadagni “di lusso”.
La SIAE oltre a vegliare idealmente che, ai sensi dell’art.180, 5°comma, della legge sul diritto d’autore n. 633, l’autore non venga mai privato della quota minima di proventi, dovrebbe assistere la categoria nei momenti di maggior debolezza.
Perchè è vero che la Società è stata demandata dallo Stato alla riscossione dei diritti erariali, ma è anche vero che nasce come, ed è la Società Italiana AUTORI ed EDITORI e non solo del “diritto d’autore”!
In quest’ottica rientrano sia gli obblighi statutari di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura italiana, che quelli a tutela della stessa categoria dei suoi autori.
BREVI CENNI SULLA PREVIDENZA AUTORI
La SIAE si è sempre fatta carico dell’esigenza degli autori del bisogno di una tutela previdenziale. Il primo Fondo di mutuo soccorso è datato 1900 e ad oggi negli anni numerosissimi altri si sono susseguiti, ma tutti si sono dimostrati impossibilitati a sopravvivere.
Dipendentemente al contesto economico-politico in cui si trovava, la Società alternava, con modifiche allo Statuto, una maggior tutela previdenziale ad una assenza della stessa.
Emblematico, a tale proposito, rimane il caso della soppressione della “Cassa di Previdenza Soci” avvenuta nel 1933, appena tre anni dopo la sua costituzione.
Il patrimonio della cessata cassa confluì in quello della SIAE, compreso l’immobile di sua proprietà a Roma in via Valadier 37.
Prima della costituzione della suddetta cassa si possono elencare altri due “tentativi” di previdenza: “Fondo di Previdenza Autori e Musicisti” e la “Cassa Pia“.
Riacquistata l’autonomia il Fondo dopo alterne vicende la riperse nel 1988, quando la SIAE, sopprimendo i poteri del Fondo, si approprio degli investimenti dello stesso e dell’immobile sito all’EUR.
Non è mai stata attuata una seria regolamentazione del fondo che è rimasto un organismo senza una struttura organica e con una regolamentazione contraddittoria .
Oggi alla già esistente confusione si estende quella dell’ingresso degli ISCRITTI all’utilizzazione di alcune prestazioni del Fondo.
CENNI SULL’ATTUALE GESTIONE DEL FONDO
Prima degli eventi precedentemente citati, l’accesso al fondo era consentito ai soli soci in base a determinati requisiti sanciti dal regolamento del fondo stesso. Infatti all’art. 7 si prevedeva l’erogazione della prestazione detta “assegno di professionalità” a coloro i quali avessero compiuto i 60 anni di età con due differenti anzianità di qualifica:
1) 25 anni di iscrizione;
2) 20 anni di iscrizione di cui almeno 5 anni nella qualifica di SOCIO.
Oppure a coloro i quali avessero compiuto il settantesimo anno di età con un anzianità di iscrizione di 15 anni di cui almeno 5 come SOCIO.
Questo per quanto riguarda le qualità necessarie per accedervi.
Particolare attenzione merita il sistema attuato dalla gestione SIAE per creare le entrate del fondo.Prima dell’intervento del Consiglio di Stato nella sentenza 41/95, i cui effetti in quest’ambito ci riserviamo di specificarli in seguito, veniva previsto quanto segue.
L’art 3 del regolamento Fondo Solidarietà Soci prevedeva diverse modalità di entrate:
a) contributo annuale di solidarietà a carico dei SOCI autori trattenuto dalle sezioni della SIAE sulle liquidazioni dei diritti d’autore spettanti agli stessi.
b) contributo annuale a carico della SIAE, commisurato percentualmente alla media dei proventi degli ultimi tre esercizi approvati in bilancio.
c) contributo la cui entità è determinata dal Consiglio di Amministrazione su percentuali di eventuali avanzi di gestione, a norma dell’art.57 dello Statuto della SIAE.
Le contribuzioni al punto a) erano fissate nella misura del 4%, mentre quelle al punto b) (a cui indirettamente partecipavano anche gli ISCRITTI) erano fissate al 4,50%(art. 4 reg fondo soci).
Il metodo tecnico con cui era gestito il finanziamento era quello della RIPARTIZIONE.
Si costituiva così un fondo di garanzia a copertura del pagamento delle prestazioni.
Per la stessa ragione si potevano effettuare investimenti in titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equivalenti.
Questo limite alla redditività degli investimenti è la diretta conseguenza della mancanza di autonomia da parte del fondo.
Infatti per la natura stessa dell’ente SIAE non è possibile diversificare altrimenti.
Vi sono però delle conseguenze negative direttamente derivanti dai criteri gestionali sopra citati, il più grave dei quali è il fenomeno che possiamo definire di “ristagno”.
Infatti nella precedente gestione si verificavano delle aberrazioni nel sistema per le quali il destinatario della prestazione solidaristica era anche il suo “indiretto erogatore”, in quanto proseguiva il versamento dei contributi anche dopo la maturazione dei requisiti e l’inizio del godimento delle prestazioni.
E’ lecito chiedersi che senso abbia”mostrare” solidarietà, erogando prestazioni di carattere economico, a soggetti che dimostrano di non necessitarne proseguendo il versamento contributivo.Questa metodologia di ridistribuzione della ricchezza ora troverebbe limiti di inapplicabilità invalicabili.
L’ingresso degli autori ISCRITTI per la disomogeneità della loro categoria non permette di applicare i precedenti criteri infatti da questo grafico risulta immediatamente evidente la situazione della categoria.
Il 93% incassa da 1-10 milioni(barra rossa), il 5,3% da 10 a 100 milioni (barra verde) e solo lo 0,3% più 100 milioni (barra blu). Tutti gli incassi si riferiscono ad un periodo di 12 mesi.
I dati presi in esame sono quelli del bilancio 1993.
Risulta evidente la disomogeneità della categoria, per la quale il sistema in uso non può più garantire un equo rapporto tra prestazione e esborso. Infatti la maggior parte dell’onere solidaristico peserebbe sulla percentuale più esigua. Sarebbe infatti circa il 6% a garantire l’erogazione dei benefici per il 94% circa. Questo non è certamente possibile,ed il sistema sarebbe destinato ad un sicuro collasso.Il metodo di ripartizione non è il più adatto a tali esigenze.
Il Fondo Solidarietà Soci, in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato già citata e alla delibera commissariale del 21.12.1994 n.158, ha cessato, anche se non completamente, le sue funzioni. Esse sono confluite nel costituendo Fondo Solidarietà fra SOCI e fra ISCRITTI (in seguito “FONDO”).
FINALITA’
Preso atto dai dati finora esposti dell’inapplicabilità del precedente regime del FONDO, è necessario prevedere una differente metodologia amministrativa che permetta anche agli ISCRITTI di accedere ove possibile ad alcune prestazioni solidaristiche.
E’ da notare che nel dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato si è previsto un duplice criterio di solidarietà: “…fra SOCI…” e “…fra ISCRITTI…“, ribadendo la giusta distinzione tra le due categorie.
Ai fini pratici ciò comporta l’elaborazione di un regime di reperimento delle entrate prima, ed un criterio di ridistribuzione dell’utile patrimoniale poi, differentemente proporzionato alle capacità/possibilità contributive ed alle pretese/necessità previdenzial-solidaristiche.
Questa proposta per elaborare una metodologia adeguata, si è articolata perseguendo tre finalità principali:
1) Individuazione di un regime di prelievo contributivo che non gravi sulle fasce deboli di tale categoria, senza per questo creare fenomeni di “parassitismo” lasciando dipendere la maggior parte della contribuzione alla ristretta percentuale dotata di più ampia stabilità economica.
2) Evitare che la soddisfazione delle esigenze solidaristiche pesi eccessivamente sulla gestione ordinaria della SIAE, la quale ha altri compiti istituzionali.
3) Evitare che il nuovo regime, leda i diritti acquisiti dagli attuali usufruenti del cessato fondo di solidarietà SOCI (cfr. ALLEGATO I).
Nell’ottenimento di questi risultati si sono considerati alcuni principi fondamentali per l’applicabilità degli stessi.
Questi sono:
-TRASPARENZA
-ECONOMICITÀ
-EQUITÀ
-COLLABORAZIONE
-CERTEZZA
Il rispetto di questi criteri renderà gli atti di questa amministrazione difficilmente impugnabili.
Evitando, così, annose questioni che, sfociando in controversie legali, bloccano ogni attività produttiva, procurando ingenti danni il cui riflesso provoca effetti indesiderati a entrambe le categorie.
Il fine della solidarietà non può essere legato a criteri di previsione aleatori sia per quanto riguarda l’ammontare dei fondi, sia per quanto riguarda il peso contributivo e la sua destinazione. A tal proposito testualmente il Consiglio di Stato nella sen.41/95 afferma “…Onde evitare che il fine della solidarietà venga frustrato per effetti della incertezza sia sull’ammontare dei fondi, sia sulla loro destinazione, occorre innanzitutto fissare anche un’aliquota minima,che si ritiene congruo determinare nel 4%, affinchè non venga stabilita in misura irrisoria,ed occorre poi eliminare le altre possibili destinazioni estranea alla solidarietà medesima.”
METODO TECNICO: LA CONTRIBUZIONE
A seguito dello studio compiuto il metodo tecnico più idoneo a contemperare gli interessi contrastanti di contribuzione e di erogazioni a fini di solidarietà è risultato quello cd. CONTRIBUTIVO.
Tale metodo garantisce una sufficiente autonomia gestionale del FONDO senza frustrare le esigenze solidaristiche.
Per la concessione di un assegno detto di “solidarietà“,prestazione tipica del FONDO, sono state individuate 5 classi contributive l’adesione alle quali è obbligatoria ( nelle modalità che verranno esplicate in seguito) lasciando però la libera scelta della propria:
I | 500.000 LIT/ANNO |
II | 750.000 LIT/ANNO |
III | 1.000.000 LIT/ANNO |
IV | 1.250.000 LIT/ANNO |
V | 1.500.000 LIT/ANNO |
e 3 classi di anzianità contributiva:
– 15 anni di contribuzione
– 20 anni di contribuzione
– 25 anni di contribuzione
CRITERI DI RICHIEDIBILITA’ DELL’ASSEGNO DI SOLIDARIETA’
Sono previsti dei limiti di età per poter accedere alle prestazioni del FONDO:
1) Almeno 60 anni e 15 anni di contribuzione
2) Almeno 55 anni 20 anni di contribuzione
3) Almeno 50 anni e 25 anni di contribuzione.
ISCRIZIONE ALLA CASSA DEL FONDO
Nella precedente gestione il Socio al momento dell’acquisizione della qualifica veniva obbligatoriamente iscritto al fondo (art.2 Reg.fond.sol. SOCI di seguito FSS.). Ciò comportava l’assunzione dell’onere contributivo “volontario” ex art3, a) Reg. FSS. ma non l’immediata percezione della prestazione.
Infatti se non si sono maturati i requisiti citati in introduzione il socio può trovarsi a versare contributi per periodi molto lunghi, legando la solidarietà a criteri perlomeno incerti. Pensiamo al soggetto che acquisisca la carica di SOCIO a 25/30 anni, cosa che è avvenuta e che avviene, questi dovrebbe pagare una considerevole somma (il cui ammontare lo evidenzieremo in seguito) per 35/30 anni continuando anche in seguito a versare.
L’ammontare della prestazione ottenuta poi è di 1.190.000 a lordo della trattenuta, per un totale netto di 1.000.000 di lire per 13 mensilità.
E’ superfluo evidenziare la iniquità di un sistema siffatto,soprattutto se applicato alla categoria iscritti, le cui caratteristiche abbiamo già elencato.
Nel nuovo FONDO non è possibile agire con queste modalità.
A nostro avviso l’iscrizione al FONDO deve avvenire obbligatoriamente, in analogia per quanto riguarda i SOCI, con l’assunzione della qualifica di ISCRITTO.
Questa,a norma di Statuto, è subordinata alla accettazione di una domanda da parte del Presidente della Società (art7 vecchio Statuto SIAE), e il superamento di alcuni esami.
L’iscritto in concomitanza dell’iscrizione acquisisce l’obbligo di pagare “…le quote annue di associazione nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.” (art12 vecchio Statuto).
Inoltre l’iscritto si intende impegnato per 5 anni, dopo i quali si rinnova per tacita accettazione per un ugual periodo, fatto salvo recesso dello stesso con domanda inoltrata entro 6 mesi dalla scadenza.
Nell’interpretazione sinergica di questi disposti statutari si trova la chiave della risoluzione al problema dell’imposizione dell’onere contributivo.
Le modifiche apportate all’art.3 Regolamento FSS. con delibera commissariale 158/94, creando l’art.2 del nuovo regolamento dispongono che le entrate del fondo sono tra le altre costituite da contributi a carico dei soci ed ISCRITTI della categoria autori la cui entità è fissata dall’Assemblea delle Commissioni di Sezione
Inoltre le modifiche apportate allo Statuto della Società dai DPR nn.671/94 e 223/95 hanno previsto la deduzione dalle somme riscosse per diritti d’autore nei territori di gestione diretta da un minimo del 4% sino ad un massimo del 10% del totale al netto delle provvigioni destinato a fini solidaristici (art.13).
E’ stato disposto poi che il finanziamento del FONDO sia a carico della Società e degli ISCRITTI e dei SOCI (art.60,3).
Alla luce di queste norme la quota di partecipazione al FONDO può divenire obbligatoria previo alcune pregiudiziali.
Per i primi 5 anni l’ISCRITTO dovrà essere esente da tale obbligo, ed in quel periodo si accerterà la capacità contributiva.
Si ricorda la forte disomogeneità di incassi in questa categoria in seguito alla quale il metodo tramite ripartizione è inapplicabile.
Le entrate prodotte dal 6% si ridistribuirebbero sul 94% (considerando che solo lo 0.3% incassa più di 100Milioni)!
Sarebbe gravemente oneroso per i “pochi” e darebbe luogo a irrisorie ripartizioni. Ciò escludendo, come è logico che sia, l’apporto di notevoli capitali da parte della SIAE.
Per valutare la capacità contributiva si considerano gli incassi dell’ISCRITTO degli ultimi tre anni, i quali dovranno almeno essere maggiori/uguali a 5 milioni di lire.
Tenuto conto dei dati sugli incassi precedentemente esposti, si può prevedere statisticamente che il 46% circa degli iscritti attualmente non sarebbe in grado di sostenere l’onere contributivo.
Ritornando alle tabelle sulle fasce contributive si rileva che il contributo minimo è fissato a Lit. 500.000/anno (10% del minimo incasso richiesto).
Per quanto riguarda l’ISCRITTO che non può sostenere tale onere vedi sezione “ASSOCIATO”.
Con questa previsione si prescinde dalla destinazione del contributo ex art.13STATUTO. Tale aliquota potrebbe rimanere fissata al suo importo minimo, sgravando di molto il peso sul bilancio societario,e la sua destinazione potrebbe essere di natura solidaristica: sussidi, borse di studio, promozione eventi culturali previa costituzione di una fondazione.
ENTITA’ PRESTAZIONI
La cifra prevista come contributo di ingresso obbligatorio è frutto della comparazione di più fattori.
In primo luogo non si è potuti prescindere dal disposto amministrativo del Consiglio di Stato fissando a non più del 10% degli introiti totali prodotti dagli iscritti.
Altresì vanno rilevati i diversamente incidenti fattori economici (indici di inflazione, istat etc.), e la necessità di una proporzionalità tra la contribuzione e la prestazione.
Si sono individuati, così, diverse tipologie di erogazione a seconda del montante contributivo accumulato in base alla scelta della fascia contributiva.
Riassumiamo nella seguente tabella l’erogazione mensile:
CLASSE | 15 anni | 20 anni | 25 anni |
I | 500.000LIT | 750.000LIT | 1.000.000LIT |
II | 750.000LIT | 1.000.000LIT | 1.250.000LIT |
III | 1.000.000LIT | 1.250.000LIT | 1.500.000LIT |
IV | 1.250.000LIT | 1.500.000LIT | 1.750.000LIT |
V | 1.500.000LIT | 1.750.000LIT | 2.000.000LIT |
In questo modo si soddisfano più esigenze.
Si elimina ad esempio l’elevato grado di incertezza dell’entità contributiva rilevata dalla citata sent. 41/95.
E’ evidente che così l’erogazione si sgrava da un intervento patrimoniale della SIAE, e introduce criteri equamente selettivi, che garantiscono la sostenibilità delle prestazioni all’interno del sistema solidaristico. E’ chiaro, ed è equo, che l’entità della prestazione rimane proporzionata all’onere sostenuto nel periodo contributivo.
In apparenza gli esborsi contributivi potranno sembrare eccessivi, ma la certezza e la libertà della natura contributiva lo rendono meno gravoso di quello finora adoperato dai SOCI.
Infatti tenendo presente i dati del bilancio consuntivo del 1993 si ha quanto segue:
– 1205 SOCI contribuenti fondo
– 2.822.913.130 lire di contributo a loro carico
– 2.342.738 lire di relativo contributo medio pro capite
Inoltre:
– 8.288.608.048 lire di contributo SIAE prelevato dal netto ripartibil degli incassi da diritto autore.
– 6.702.991 lire prelevate dall’avanzo di gestione.
————
8.295.311.039 lire totale intervento patrimoniale della SIAE.
Quest’ultima cifra pesa su tutti i contribuenti alla SIAE, SOCI e ISCRITTI.
Considerandoli circa 40.000 ne derivano ulteriori 207.375 lire mediamente pro capite.
Per gli ISCRITTI fino ad oggi questo tipo di contributo è stato l’unico sostenuto.
Invece tale somma per i SOCI va aggiunta al contributo volontario,portandolo ad un valore medio pro capite di circa 2.500.000 lire l’anno, la cui entità aumenta o diminuisce a esercizio, e il cui versamento varia da qualche mese a diversi anni.
La prestazione che ne deriva ricordiamo essere di 1.000.000 di lire.
Con questo breve paragone si è voluto dimostrare l’ottimizzazione della gestione se eseguita con il metodo contributivo.
Vi sono apparentemente dei problemi.
L’aver ammesso che per il 46% degli ISCRITTI non è sostenibile il versamento della quota contributiva, implica la risoluzione del destino societario di questi.
Secondo dati ottenuti dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI nel 1992 su 35.303 associati ben 26.887 hanno maturato incassi inferiori a Lit. 1.000.000 dei quali oltre 17.000 inferiori alle 100.000 lire e 8.652 a incassi a 0 lire.
Si deve considerare che approssimativamente ogni iscritto ha un costo di gestione di 4 milioni/anno.
Ne risulta che più di 25.000 associati gravano pesantemente sul bilancio della Società.
La resa obbligatoria della quota contributiva al fondo mette ancor più in rilievo questa situazione.
Per coloro i quali fosse dimostrata la fondamentale rilevanza degli introiti derivanti dal diritto d’autore e che non potessero accedere al FONDO verrà prevista l’erogazione di importi detti SUSSIDI AUTORI.
L’attribuzione di questi avverrà previa valutazione dei requisiti necessari, da individuare in sede di approfondimento di questo documento, compiuta da un’ apposita commissione in seno ai sottocomitati tecnici del FONDO.
Non essendo possibile all’atto dell’iscrizione conoscere la produttività delle proprie opere, non è possibile essere consapevoli della sopportazione del peso contributivo.
Per questo motivo è stato previsto l’esenzione quinquennale del pagamento del contributo derivante dalla selezione della fascia.
Se in suddetto periodo non si realizzano i requisiti richiesti sorge il problema di una eventuale riqualificazione dell’iscritto.
Non sembra opportuno, vista l’articolazione della procedura di ammissione come iscritto, prevedere la “retrocessione” alla categoria dei semplici mandanti.
E’ sembrato opportuno elaborare una categoria intermedia denominata ASSOCIATO.
Ad essa vi si accederà con lo stesso iter del’ISCRITTO, l’acquisizione di tale status rimane sospesa per 5 anni, per le ragioni di economicità sopra esposte.
Godrà del diritto di voto attivo, riceverà informazioni sull’attività societaria, e pagherà una quota pari a lire 1.250.000 ogni 5 anni.
Si fa salvo delle situazioni di confermata indisponibilità economica alle quali provvederà la commissione sussidi.
Da qui ne consegue la natura patrimoniale dello status di ISCRITTO. L’ASSOCIATO che per tre esercizi consecutivi consegua un incasso di almeno 5 milioni per esercizio, riaccede automaticamente alla qualifica di ISCRITTO e vi permane per tutto il periodo nel quale consegue suddetti incassi.
Se per due esercizi consecutivi non incassa e/o non versa per accertata impossibilità economica l’ISCRITTO, riassume lo stato di ASSOCIATO.
La effettiva anzianità maturata come ISCRITTO, è cumulabile,così non si ledono i diritti acquisiti.Se però l’anzianità contributiva non è maturata mediante annualità consecutive, viene applicata una diminuzione percentuale sul netto erogabile come prestazione per ogni anno in cui non si sono, per i motivi sopra esposti, versati gli addebiti contributivi.Si ritiene equa una riduzione dello 0.50% sul percepito su ogni anno.
In tema di ritocchi di quote sembra opportuno modificare quella dei MANDANTI, portandola dall’attuale 1.250.000 quinquennale, a 1.750.000 per il periodo 1995-2000, per fissarla poi a 2.000.000 ogni 5 anni.
Ci si rende conto della conseguente modificazione dello Statuto per poter rendere effettiva la supposta categoria degli ASSOCIATI.
Si ricorda però che sarebbe comunque sospesa per 5 anni, tempo più che sufficiente per apportare qualsiasi modifica
MODALITA’ RICHIESTA PRESTAZIONE
Il contributo economico derivante dalla ridistribuzione del montante contributivo, la cui entità e le cui modalità di ottenimento già si sono ampiamente trattate, viene attribuito dietro presentazione di idonea domanda.
Il contributo decorre dal primo giorno del mese successivo al provvedimento di accoglimento della domanda. Consta di 13 mensilità da erogare per tutta la durata della vita del contribuente. Ogni 3 anni subisce un aggiornamento su criteri di adeguamento della variazione percentuale dell’indice istat in detto periodo.
In caso di morte verranno applicati criteri di reversibilità dell’assegno,per i soggetti già individuati nella regolamentazione del cessato fondo(artt.8-11Reg.FSS.). Unica variante è l’attribuzione del 70% di detta prestazione al figlio maggiore di 21 anni impegnato in studi universitari, e che risponda a criteri di meritevolezza da indicarsi in sede di ampliamento.
PREMIO DI GESTIONE
Risulta evidente che non è statisticamente realizzabile che tutti i contribuenti maturino i requisiti per usufruire delle prestazioni del FONDO (ad esempio per la perdita dello status di ISCRITTO o di ASSOCIATO).
Molti interromperanno i rapporti con la Società senza alcuna possibilità di retribuzione sul montante contributivo.
La cifra che verrà ad accantonarsi andrà ripartita come “premio di gestione” da accreditare sugli assegni di solidarietà degli appartenenti della stessa classe contributiva che abbiano la necessaria anzianità.
Il montante contributivo di coloro i quali non hanno raggiunto l’erogazione della prestazione,tolte le relative spese di gestione, viene così ripartito :
– il 65% del capitale ai fini di premio di gestione nelle seguenti percentuali:
a) 50% a coloro i quali abbiano maturato 25 anni di contribuzione;
b) 30% a coloro i quali abbiano maturato i 20 anni contributivi;
c) 20% a coloro i quali abbiano maturato i 15 anni di contribuzione.
– 35% devoluto per i compiti della commissione sussidi. Ai fini di solidarietà verrà devoluta una percentuale del surplus sulle previsioni di sostenibilità derivante dai redditi di esercizio.
TUTELA DELLE PRECEDENTI POSIZIONI
Per quanto riguarda la categoria degli autori ISCRITTI, il nuovo FONDO non intacca diritti già acquisiti in campo solidaristico, in quanto ne erano privi.
Questi nascono ex nunc con il FONDO stesso.
Sembra però congruo rilevare la loro passiva indiretta partecipazione al cessato fondo SOCI.
Essa avveniva mediante i contributi della SIAE a questo, trattenendo percentuali dagli incassi sul diritto d’autore comprendenti anche quelli generati dagli ISCRITTI, i quali, però non godevano di nessuna contropartita, essendo esclusi dalle prestazioni solidaristiche del fondo. Per sanare questa evidente iniquità si è pensato di concedere un premio di anzianità di iscrizione agli ISCRITTI con più di 30 anni di iscrizione all’1.1.1996, a tutt’oggi ancora associati godenti dello status di ISCRITTI. Tale premio potrebbe consistere in un assegno di anzianità, accompagnato da attestazioni di benemerenza (targhe) e/o da agevolazioni nel pagamento delle quote/tasse.
L’entità di tali assegni, o di qualunque altro strumento si utilizzi, va commisurata in base al versamento indiretto, di cui già abbiamo trattato la natura, riferito ai 30 o più anni precedenti. Si potrebbe pensare un particolare riconoscimento a chi ha eseguito opere significative per la cultura ma prive di un concreto ritorno economico per l’ autore, viceversa, o a chi abbia prodotto il maggior numero di introiti derivanti dallo sfruttamento delle sue creazioni.
In ogni caso sono esenti dal versamento obbligatorio per l’accesso al FONDO.
Ciò non esclude che vi possano partecipare volontariamente,e che previo un opportuno conguaglio possano accedere,in una qualche misura, alle prestazioni dello stesso.
La precisazione di questi argomenti ci si riserva di trattarla più approfonditamente in uno studio successivo, collegato al medesimo.
Questo per quanto riguarda gli ISCRITTI autori e l’attuazione del nuovo regime del FONDO.
Diverso e maggiormente articolato è il caso di una eventuale estensione del regime contributivo anche ai soci autori. (cfr. allegato I)
CONCLUSIONI
1) Regime di prelievo CONTRIBUTIVO certo nel tempo e nella entità, con prestazione proporzionata.
2) Soggetti interessati: ISCRITTI AUTORI (ma potenzialità per entrambe le categorie)
3) FLESSIBILITA’ CONTRIBUTIVA
4) Fissazione dell’aliquota ex art.60 statuto al4%, evitando oscillazioni sino al 10%
5) Indiscutibile ed inimpugnabile DEMOCRATICITA’ DI GESTIONE.
6) Notevole RIDUZIONE DEL PESO delle prestazioni solidaristiche sulla gestione SIAE.
7) Maggior rendimento degli assegni di solidarietà a parità di oneri del fondo cessato
8) Indiretta razionalizzazione del rilievo della categoria ISCRITTI (cfr.ASSOCIATO)
Sabino Mogavero
membro del “Fondo di Solidarietà” fra Soci e fra Iscritti della Siae
Documento consegnato a mano al Presidente Luciano Villevieille BIDERI, il 13 febbraio 1996 e depositato in archivio Siae 01/04/1996