Statuto dell’A.S.A.E.
ASSOCIAZIONE SINDACALE DEGLI AUTORI ED EDITORI
art.1
È costituita l’Associazione Sindacale Autori ed Editori (A.S.A.E.).
L’associazione ha sede in Milano, c/o Mogavero Piazza Prealpi 4 – 20155 Milano
art.2
a) Possono far parte della A.S.A.E. Enti, Associazioni, Comitati e singole persone che intendono con la propria presenza nell’organico difendere i diritti di categoria degli autori di opere dell’ingegno in genere e impedire discriminazioni di ogni genere e favorire la divulgazione delle opere dell’ingegno.
b) Possono altresì far parte dell’associazione anche soggetti (cittadini o stranieri) i quali per competenza o prestigio professionale, culturale o scientifico sono in grado di apportare un effettivo contributo al perseguimento delle finalità statutarie.
art.3
L’associazione è NON A SCOPO DI LUCRO e mira al perseguimento delle seguenti finalità:
a) agire contro le discriminazioni di ogni tipo e livello a danno degli aventi diritto alla tutela delle proprie opere nel campo letterario, grafico, musicale a titolo indicativo comunque fonte di creazione artistica propria;
b) contribuire alla divulgazione delle opere stesse in tutto il mondo tramite tutti gli organi sociali disponibili;
c) tutelare con ogni mezzo legittimo la difesa dei diritti di categoria degli associati dei quali l’associazione ne assume la rappresentanza anche in ambito comunitario e internazionale purché non in contrasto con le legislazioni dei paesi non comunitari.
art.4
In un quadro di trasparente coerenza con le finalità statutarie ed i principi ispiratori l’A.S.A.E. assicura:
– un costante flusso di informazioni tra i soci;
– favorisce e promuove occasioni di incontro per lo scambio di opinioni e di esperienze e per l’approfondimento e le discussioni dei temi di interesse associativo;
– diffonde ogni opportuna notizia in ordine alle proprie attività;
– raccoglie, ordina ed elabora dati, documenti o valutazioni riguardo alle iniziative amministrative, culturali e politiche che interessano la difesa dei diritti di categoria degli autori di opere dell’ingegno;
– promuove ed effettua studi e ricerche sui temi che interessano le finalità proprie e di quelle delle associazioni aderenti;
– collabora con enti pubblici e privati anche a livello internazionale sul piano della documentazione, della ricerca, della promozione e programmazione di attività inerenti a finalità statutarie;
– promuove ogni utile iniziativa per impedire e prevenire lo sfruttamento abusivo delle opere dell’ingegno e del loro autore, ad ogni titolo ed ad ogni livello;
– promuove iniziative per disciplinare il settore pubblico e privato nello sfruttamento delle opere dell’ingegno al fine di garantire gli interessi degli associati e degli autori in genere in ordine alla reale possibilità degli interessati di difendere giudiziariamente, sia come singoli che come gruppi, i loro interessi;
– promuove l’indizione di referendum abrogativi o consultivi aventi ad oggetto l’attuazione delle finalità statutarie e coopera con altre associazioni e soggetti a promuovere i suddetti referendum.
art.5
L’A.S.A.E. promuove ogni iniziativa legale volta al perseguimento delle finalità proprie e di quelle dei singoli associati allo scopo di tutelare gli interessi generali di tutti i, propri associati e gli interessi specifici di ogni singolo socio visto il parere della commissione.
art.6
Sono organi dell’associazione:
– l’assemblea dei rappresentanti degli Enti, Associazioni, Comitati e dei soci individuali dell’A.S.A.E.;
– il Comitato esecutivo;
– il Presidente;
– il Segretario Generale;
-il Vice Segretario;
– il Collegio dei Revisori.
art.7
L’Assemblea e composta dagli Enti, Associazioni e Comitati aderenti all’A.S.A.E. e dai soci individuali.
Essa e convocata dal Presidente e si riunisce almeno una volta ogni semestre ovvero ogni qualvolta il Comitato Esecutivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti e in seconda convocazione con la presenza del 20% (venti per cento) degli iscritti e delibera a maggioranza dei presenti a scrutinio palese, se un terzo dei partecipanti non richieda lo scrutinio segreto. Ogni associato può farsi rappresentare per delega alle assemblee solo da altro associato, ma ogni associato non potrà rappresentare più di dieci associati.
art.8
L’Assemblea stabilisce le direttive generali per il perseguimento delle finalità statutarie.
Elegge con separate votazioni il Presidente, il Comitato Esecutivo, il Segretario Generale, il Collegio dei revisori. Delibera in merito alle proposte formulate dal Comitato Esecutivo nonché in merito alle proposte di modifica dello statuto. Approva il bilancio consuntivo e preventivo.
art.9
Il Comitato Esecutivo e composto dal Presidente e da almeno quattro componenti eletti tra i rappresentanti degli Enti, Associazioni e Comitati aderenti nonché tra i singoli associati.
Esso dura in carica per un triennio e i suoi membri decadono automaticamente dalla carica se non intervengono a tre riunioni.
Esso è convocato dal Presidente ogni volta che il medesimo lo ritenga opportuno o quando lo richiedano i 3/5 (tre quinti) dei suoi componenti.
Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei suoi membri.
art.10
Il Comitato Esecutivo delibera gli indirizzi operativi e determinate iniziative per l’attuazione delle direttive dell’assemblea e per il perseguimento delle finalità statutarie. Determina le modalità dello svolgimento delle assemblee che dovranno essere improntate ai principio di rappresentatività e di discussioni; predispone ii bilancio preventivo e consuntivo, udite le relazioni dei revisori dei conti; determina l’ammontare delle quote sociali; provvede a tutto quanto occorre per il buon funzionamento dell’associazione e per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
art.11
Il Presidente, eletto dall’assemblea per un triennio, tra gli iscritti, dirige l’Associazione secondo i deliberati dell’Assemblea e del Comitato Esecutivo, coordina l’attività del Comitato Esecutivo e assume ogni iniziativa anche giudiziaria utile per il perseguimento delle finalità statutarie dandone immediata comunicazione al comitato.
art.12
La rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Presidente.
art .13
Il Segretario Generale, eletto per un triennio, coordina l’attività dell’associazione e cura l’esecuzione delle delibere degli organi statutari.
Sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o per sua delega, anche per la rappresentanza in giudizio.
art.14
Il collegio è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea per un triennio.
Spetta al Collegio dei revisori esplicare un’attività di controllo sulle questioni di carattere economico ed organizzativo ed eventualmente presentare proposte al comitato esecutivo su dette questioni.
art.15
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili, comunque acquisiti e dalle somme accantonate a qualsiasi titolo sino a quando non siano utilizzati per gli scopi statutari.
Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote associative determinate dal Comitato Esecutivo e da contributi di soci ovvero di enti pubblici e privati aventi finalità coerenti con quelli dell’Associazione.
L’associazione prima di accettate eventuali contributi non provenienti da associati dovrà, per il tramite del Comitato, valutare la provenienza dei medesimi purché la loro accettazione non sia in contrasto con le finalità morali dell’Associazione o con le leggi imperative dello Stato.
art.16
Il bilancio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Le cariche sociali sono gratuite.
art.17
Le modifiche dello statuto sono Deliberate dall’Assemblea a maggioranza degli iscritti su proposta di almeno un decimo degli associati.
art.18
Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati o tra gli associati e l’Associazione dovrà essere deferita, per le materie consentite dalla legge, ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.
Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.
art.19
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.
Firmato all’originale:
PUGLISI CIRINO
CAPITALE GIUSEPPE
FRANCESCO SICARI
AFFALDANI CARLO
CALIANDRO GIULIO
ATTILIO BISAGNI
LOUIS CHARLES VIVIERS
MOGAVERO SABINO
GIANLUIGI ADDUCI
GIOVANNI MARGHERITA – notaio –
Milano 18 gennaio 1993